Guariniello alle ASL: cercate e verificate i Modelli 231

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************
Software, modelli documentali, strumenti per la formazione
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Alla tavola rotonda organizzata da IPSOA su “Sicurezza sul lavoro e Responsabilità degli Enti è anche intervenuto il Sostituto Procuratore Torinese Raffaele Guariniello.

Il magistrato, noto per aver sostenuto l’accusa in processi che hanno fatto discutere, come “Tyssen” e “Ethernit”, conclusisi con pesanti condanne, è considerato da molti una sorta di talebano per le sue posizioni interpretative particolarmente severe.

Ma nel suo intervento ha offerto alcuni spunti di riflessione molto interessanti che, in parte combaciano con le posizioni già assunte da ASSO 231.

In primo luogo: i “modelli 231” non sono obbligatori, ma possono senza dubbio aiutare una sana organizzazione. Sotto il profilo della efficacia esimente, nonostante la previsione dell’art. 30 del d.lgs 81/08, non si può considerare esaurito il compito delle aziende con il solo modello di gestione della sicurezza, se pur certificato secondo lo standard 18001. Il modello organizzativo “231” è cosa diversa che pure attinge (o può attingere) schemi di controllo dal Sistema di Gestione della Sicurezza. “Alle Asl, in caso di infortunio sul lavoro, abbiamo diramato disposizioni chiare: chiedete il DVR ed il modello – ha detto il magistrato – Il modello non è obbligatorio, ma se vi un infortunio dobbiamo evitare che lo confezionino ad hoc” con chiaro riferimento all’ipotesi delle sanzioni cautelari.

Il magistrato ha poi toccato il tema degli Organismi di Vigilanza, ponendo l’accento sui requisiti di indipendenza e professionalità che si ricavano dalla norma. “Tali requisiti permangono anche se l’art.14 della legge di stabilità ha inserito la possibilità – e sottolineo – possibilità, che gli ODV siano composti anche da Sindaci, da componenti dei comitati per il controllo interno etc….Ma quali competenze potrà mai avere un membro del collegio sindacale in materia di sicurezza? A meno che l’azienda non mi dimostri che quel membro ha ricevuto una formazione specifica”.

Ulteriori osservazioni del dott. Guariniello, hanno riguardato, non senza alcune perplessità, composizione e responsabilità degli ODV.

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I criteri di qualificazione dei formatori

Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in alternativa
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

Dott.sa Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: Puntosicuro.it

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9 milioni di euro per la formazione sicurezza del lavoro in Lombardia

Dalla Lombardia 9 milioni di euro per la formazione obbligatoria alla sicurezza sul lavoro

Per tutte le imprese con meno di 50 dipendenti e sede operativa in Lombardia, la Regione stanzia a fondo perduto € 5.000 ad impresa per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

La dote consiste in voucher assegnati a ciascuna impresa in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.

La domanda di dote può essere presentata a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 e gli interventi formativi devono concludersi entro il 31 ottobre 2012. La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dall’impresa e va presentata dal sito http://www.lavoro.regione.lombardia.it.

I percorsi formativi ammissibili e finanziabili sono:
Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) – modulo A, B e C
Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) – Aggiornamento Modulo B
Addetto al Pronto Soccorso Aziendale – Aziende Gruppi A, B e C
Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze – Corso B (Aziende a Medio Rischio di Incendio) e Corso C (Aziende ad Elevato Rischio di Incendio)
Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi
Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi – Modulo Base, Modulo A – Specifico Pratico, Modulo B – Specifico Pratico
Preposti alla sorveglianza di Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS )- Aggiornamento
Lavoratore
Preposto
Dirigente
Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi – Aggiornamento
Stress lavoro correlato. Corso base per dirigenti e preposti e aggiornamento per datore di lavoro che svolge il compito di RSPP
Stress lavoro correlato. Corso base per lavoratori
Stress lavoro correlato. Corso base e aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Stress lavoro correlato. Aggiornamento Modulo B per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)

link

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Valutazione rischi rumore – aspetti critici e operativi

Il rumore negli ambienti di lavoro può provocare diversi danni alla salute del lavoratore, dalla perdita permanente di vario grado della capacità uditiva fino a problemi a vari organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso, …). Senza dimenticare le conseguenze sulla sicurezza, ad esempio quando il rumore determina un effetto di mascheramento che rende difficili le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza.
Come indicato dal Decreto legislativo 81/2008 è dunque necessaria un’attenta valutazione del rumore, valutazione che deve prevedere misurazioni e deve essere effettuata da personale qualificato.

Problematiche riguardanti la misura e la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro

Fonte: Puntosicuro.it

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L’attività ispettiva 2012 del Ministero del lavoro

******** ISPEZIONE 81 *********
Il software e la APP per simulare un’ispezione
sicurezza del lavoro
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto un “Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2012” che interesserà anche la sicurezza del lavoro.
In totale sono previste 138.967 ispezioni: per la sicurezza del lavoro sono previste 20.000 ispezioni, pari a 70 ispezioni per ispettore (circa 6 al mese), in collaborazione con le ASL.

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Cassazione: sicurezza sul lavoro, in presenza di una delega formale la responsabilità dell’imprenditore è circoscritta alla ‘vigilanza’

La delega non fa venir meno l’obbligo di vigilanza. Tuttavia, come il TU sulla sicurezza del lavoro chiarisce, si parla di una vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo. “La vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione, di certo non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato.”. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, ha assolto con formula piena – annullando la sentenza di condanna della Corte d’Appello in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro – la rappresentante legale di una società cui era stato mosso l’addebito di aver consentito che un dipendente procedesse al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico denominato “ragno”, senza l’adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza che il lavoratore veniva in contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone lesioni letali. Nell’atto costitutivo della società era contenuta una formale delega, nei confronti di un soggetto diverso dalla legale rappresentante, relativa agli aspetti operativi della gestione, comprensivi della sicurezza del lavoro che, come precisano gli Ermellini, “ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alia gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.”.

Tratto da: Cassazione: sicurezza sul lavoro, in presenza di una delega formale la responsabilità dell’imprenditore è circoscritta alla ‘vigilanza’
(Fonte: StudioCataldi.it)

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Certificazioni ISO e qualità d’impresa, finanziamenti CCIAA Cuneo

La Camera di Commercio di Cuneo, pubblica un bando per il supporto alla certificazione d’impresa, un piano di investimento che interesserà tutti i settori e tutte le aziende che vogliono certificare le proprie organizzazioni. I finanziamenti serviranno a dare man forte agli imprenditori del territorio che hanno intenzione di attivare sopratutto i processi obbligatori per il raggiungimento degli standard che ogni impresa deve necessariamente ottenere.

In collaborazione con Confindustria Cuneo, Unione Industriale della provincia e Confartigianato, la Camera di Commercio comunica le spese ammissibili pubblicando il bando sul proprio sito Web e, specifica inoltre le modalità sia per ottenere tali certificazioni sia per ottenere i finanziamenti volti al mantenimento e al rinnovo. Stessa cosa vale per le aziende che decidono di rivolgersi a servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro per il superamento dell’audit di conformità.

L’iniziativa, prevede un contributo a fondo perduto e la richiesta tramite iscrizione telematica direttamente sul sito internet della Camera di Commercio. La stressa Camera, comunica inoltre che la presentazione delle domande di finanziamento non dovrà superare la data il mite del 10 Ottobre 2012;
Alcune certificazioni ammesse al finanziamento:

Certificazioni di qualità e impresa ISO 9001:2008
Certificazioni per la responsabilità etica e sociale SA8000
Certificazioni della produzione: Marchi CE e direttiva 89/106
Certificazioni per la marcatura delle attrezzature
Certificazioni per la sicurezza e la qualità ambientale ISO 14001:2004

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Le linee guida dei vigili del fuoco per il fotovoltaico

E’ stata pubblicata la circolare del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del 7 febbraio 2012 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. (Scarica allegato)

Il documento recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi).

Ecco in sintesi i principali punti della guida.

1. L’installazione di un impianto fotovoltaico dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, sia installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili.

2. L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà, inoltre, consentire sempre il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione d’incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri e altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di un metro dagli evacuatori di fumo.

3. L’impianto dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata e accessibile che determini il sezionamento e, quindi, l’esclusione dell’impianto fotovoltaico.

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Raech modificata la liste delle sostanze soggette ad autorizzazioni

Sulla G.U. dell’Unione Europea L 41 del 15 Febbraio 2012, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 125/2012 recante una modifica dell’Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L’Allegato XIV del REACH contiene l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione prima di essere utilizzate.

Le sostanze aggiunte, tutte classificate come cancerogene e/o tossiche per la riproduzione, sono le seguenti:
• Diisobutilftalato (DIBP)
• Diarsenico triossido
• Pentaossido di diarsenico
• Cromato di piombo
• Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34)
• Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)
• Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
• 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT)

Per ciascuna di tali sostanze sono indicate:

la data di scadenza a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono possibili solo a seguito di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo;

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