Quesito risolto – Come rendere la formazione sicurezza del lavoro più efficace?

Quesito risolto – Come rendere la formazione sicurezza del lavoro più efficace?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – autore software e materiale didattico per formazione sicurezza del lavoro –

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La formazione sicurezza del lavoro è vista, dai discenti, quasi come un obbligo a cui ottemperare, e come tutti gli obblighi formativi comporta un apprendimento limitato.
Compito del moderno formatore sicurezza del lavoro è quello di superare queste difficoltà,  con alcuni pratici accorgimenti.

1) Rendere il corso interessante creando moduli  specifici al gruppo di discenti e, se aziendale, alle problematiche aziendali.

2) Bilanciare i contenuti didattici con casi reali

3) Coinvolgere i discenti  con domande del tipo: e tu cosa avresti fatto in questa situazione?

4) Al termine di ogni blocco formativo, realizzare dei test di formazione intermedi per verificare l’apprendimento

5) Utilizzare filmati e poi farli commentare ai discenti.

6) Creare dei gruppi di lavoro a cui affidare esercizi pratici. Ricordarsi sempre che si impara e si prende consapevolezza, facendo le cose.

7) Non dare niente per scontato! Modificare durante il corso di formazione, i contenuti e gli argomenti, nei limiti dei programmi da rispettare.

8) Creare aule di formazione non troppo numerose. Il limite ideale affinchè un docente riesca a gestire un’aula, è di circa 15-16 persone. Con un numero maggiore l’efficacia formativa viene penalizzata.

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Quesito risolto – Scelta membro ODV 231

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Quesito: Il consulente che realizza il modello 231 può essere a sua volta nominato membro ODV?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – autore articoli, software e corsi on line D.lgs 231/01

Sì, non vi è alcuna norma che lo impedisce. Al limite solo un criterio di opportunità potrebbe vietarlo ma ai fini dell’efficacia dell’azione preventiva e di controllo dell’organismo di vigilanza, chi meglio di colui che ha realizzato il modello 231 può conoscerlo in tutti i suoi aspetti?

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Responsabilità infortunio per macchina non sicura – Cassazione

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Interessante sentenza della Cassazione che individua nel datore di lavoro e nel costruttore i responsabili di un grave infortunio accorso a una lavoratrice.

Perché la Cassazione ha riconosciuto la colpa del datore di lavoro? Perché ha confermato il parere del giudice di merito, per il quale lo stesso ddl “era ben a conoscenza della situazione ed anche del fatto che frequentemente la macchina andava fuori fase” e quindi avrebbe dovuto intervenire con misure di sicurezza, né la lavoratrice aveva ricevuto dal datore di lavoro una formazione conforme per la tipologia dell’operazione.

E il costruttore? La sua responsabilità, secondo la Corte d’appello, si è concretizzata sia nella realizzazione della macchina (senza la dovuta protezione e segregazione della zona in questione) e sia nell’omissione del controllo della sua funzionalità prima della consegna al datore di lavoro.

La sentenza della Cassazione ha rilevato, a proposito della responsabilità del datore di lavoro che:

  1. “la semplicità dell’operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della prescritta segregazione degli organi in movimento”;
  2. nel caso non v’è stato, da parte dell’operaia infortunata, un comportamento abnorme, e cioè “ imprudente … consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.

Nei confronti della ditta costruttrice, la Cassazione, anche qui confermando il giudizio della Corte d’appello, ne ha riconosciuto la responsabilità perché “sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore”.

* Sezione IV penale, Sentenza 23 settembre 2014 n. 38955.

Fonte: quotidianosicurezza.it

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Quando utilizzare il nuovo modello semplificato del POS

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Con data 12/9/2014 (DM 9/9/2014) è possibile utilizzare il modello semplificato del Piano operativo sicurezza.

La sua pubblicazione costituisce un importante passaggio al processo di semplificazione che il Governo ha attivato, e che ha trovato nel dvr semplificato la più ampia applicazione  in ambito sicurezza del lavoro.

Il nuovo modello di POS costituisce sicuramente per le realtà più semplici un’occasione per redigere tale documento in maniera più snella, rapida senza inutili contenuti copia/incolla che appesantivano di per sè un documento semplice.

Nel redigere il nuovo POS è necessario non dimenticare i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del D.lgs 81/01, pena la possibile sanzionabilità da parte degli organi ispettivi.

Il POS deve contenere:

  • i dati dell’impresa esecutrice;
  • le specifiche mansioni per la sicurezza svolte in cantiere;
  • la descrizione dell’attività svolta in cantiere;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti e delle macchine utilizzate in cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  • l’esito della valutazione del rischio rumore;
  • le misure preventive e protettive da integrare al PSC;
  • le procedure complementari richieste dal PSC;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale;
  • la documentazione riguardante l’informazione e la formazione dei lavoratori che operano in cantiere.

dati identificativi dell’impresa esecutrice riguardano:

  • il nominativo del datore di lavoro;
  • l’indirizzo e il numero di telefono della sede legale e degli uffici del cantiere;
  • le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice;
  • i nominativi delle figure coinvolte nella sicurezza, ossia l’RLS, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla gestione delle emergenze e prevenzione antincendio;
  • il nominativo del medico competente, nel caso fosse nominato;
  • il nominativo dell’RSPP;
  • il nominativo del direttore tecnico del cantiere;
  • il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi.
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Cuneo – contributi per sicurezza, certificazione, ambiente e soa

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato la concessione di un contributo per le imprese relativo a (Bando):

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE – emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
d) CERTIFICAZIONI SOA in adempimento al D.P.R. 207/201

Scadenza del bando: 15 ottobre 2014

Fonte: CSQA

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Pillole di consulenza 231 – Analogie e differenze tra OHSAS 18001 e D.lgs 231/01

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Analogie (OHSAS 18001 vs D.lgs. 231)

Approccio basato sui rischi
Procedure
Approccio preventivo

Differenze (OHSAS 18001 vs D.lgs. 231)

 Il SGSL OHSAS 18001 dà presupposto di conformità per il requisito di adeguati “modelli organizzativi e gestionali” in relazione ai soli rischi art 25 septies D.lgs. 231/01 (omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime)
 Non prevede sistema disciplinare
 Non prevede controllo indipendente interno (non prevede Organo Vigilanza)

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Vita da consulente – trovare nuove opportunità professionali

Come sappiamo il marketing del consulente spesso è un’attività discontinua, generata più che altro da un compromesso tra il tempo dedicato al puro svolgimento  degli incarichi professionali e i “vuoti” in cui sono realizzate e pianificate azioni commerciali ad hoc.

Uno dei problemi da cui spesso derivano risultati insoddisfacenti, è costituito proprio dall’utilizzo di strumenti promozionali in modo non corretto.

Pensiamo ad esempio al sito web, spesso realizzato come se fosse un negozio, mentre andrebbe costantemente aggiornato per fornire al potenziale cliente (leggi l’imprenditore) informazioni e consigli operativi che lo avvicinino in termini di fiducia al consulente.

Sempre più spesso osserviamo siti web di società di consulenza privi di una sezione blog, o peggio ancora se presente, non aggiornata, in cui è possibile trovare articoli datati, da cui traspare una sorta di trascuratezza, forse ed erroneamente attribuibile alla stessa attività professionale.

Nell’attuale panorama di mercato, il consulente deve quindi promuovere la propria attività lungo i binari di azioni commerciali e marketing costanti, al fine di creare un volano di contatti e di visibilità continui.

In tale ambito il servizio da noi proposto, Deal Consulenze, raggiunge questo obiettivo. Pubblicare in tale sezione l’offerta di un pacchetto di consulenza a un prezzo concorrenziale per un periodo di 60 gg. permette di attivare utili contatti professionali e dare alla propria attività un’ulteriore palcoscenico di presentazione.

Per 60 gg. l’annuncio del deal sarà visibile e consultabile direttamente da migliaia di utenti dei siti del network Edirama (www.certificazione.info, www.edirama.org, www.sicurezzapratica.com) che potranno così contattare gli inserzionisti e valutare la proposta di consulenza, chiara nel prezzo e nella forma.

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Modelli semplificati pos, psc, pss e fascicolo dell’opera

ROMA – Pubblicato il 12 settembre 2014 su Gazzetta Ufficiale n.212 il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del fascicolo dell’opera (Fo) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (Pss).

Il decreto richiamando in primo luogo l’articolo 104-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza lavoro e l’articolo 131, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  riporta in allegato modelli semplificati utili alla redazione dei documenti citati.

Datori lavoro imprese affidatarie ed esecutrici, coordinatori, appaltatori e concessionari possono utilizzare tali modelli ferma restando l’integrale applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/80 e del D.Lgs 163 del 2006.

Disponibile dal 17/9/2015 il software pos modello semplificato Per maggiori informazioni tel 051-35.38.38

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Aggiornate le linee guida 231 di Confindustria

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All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento
delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gesone e controllo ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001.
La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislave, giurisprudenziali e della prassi
applicava nel fra&empo intervenute, mantenendo la disnzione tra le due Par, generale e speciale.
In parcolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui
lineamen della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei rea presupposto; il sistema disciplinare e i
meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con parcolare riferimento alla sua composizione; il
fenomeno dei gruppi di imprese.
La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei rea presupposto a&raverso apposi case study, è stata
ogge&o di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a tra&are le nuove fa.specie di reato presupposto,
ma anche a introdurre un metodo di analisi schemaco e di più facile fruibilità per gli operatori interessa.
Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato so&oposto al vaglio del
Ministero della Giuszia che lo scorso 21 luglio ne ha comunicato l’approvazione definiva.

Download
Linea Guida 231 Confindustria
Parte generale
Parte speciale

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Come scrivere un piano d’emergenza corretto

Autore: Dr. Matteo Rapparini – Direttore Sicurezzapratica.it – Sicvurezzapratica.com – Autore software e corsi on line sicurezza del lavoro

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Lo scopo di un piano d’emergenza è di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine di controllare le conseguenze di un incidente.

I vari obiettivi che si prefigge sono:
– “quello di identificare con maggiore precisione gli incidenti che possono verificarsi nell’attività lavorativa;
– raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che non è possibile ottenere facilmente durante l’emergenza;
– fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali;
– disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell’emergenza e promuovere organicamente l’attività di addestramento aziendale”.

La struttura di un piano di emergenza “varia molto a seconda del tipo di attività, del tipo di azienda, della sua conformazione, del numero di dipendenti e dipende da una serie di parametri talmente diversificati che impediscono la creazione di un solo modello standard valido per tutti i casi”.

Un piano d’emergenza per essere corretto deve:
_ essere predisposto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori
_ deve contenere i riferimenti del luogo di lavoro, i nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e  i loro reapiti di emergenza
_ deve contenere una sintesi della valutazione del rischio (analisi di rischio, misure di sicurezza adottare, responsabilità, procedure)
_ deve contenere le procedure per chiamare i Vigili del Fuoco e il 118 e fornie la necessaria assistenza sul luogo di lavoro
_ deve contenere le postazioni di allarme e di comunicazione, le aree di sosta dei mezzi di soccorso, le modalità di informazione del personale sul piano stesso, l’eventuale periodicità delle esercitazioni di emergeza.

 

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