Circolare Regione Lombardia 29 luglio 2013 n. 17 sulla formazione a distanza sicurezza del lavoro

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Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.
B.U.R. 5 agosto 2013, n. 32

Premessa
La presente nota, predisposta di concerto con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro, contiene indicazioni in ordine alla corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning in ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla necessità di regolamentare l’applicazione della metodologia didattica alla formazione di figure con ruolo in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs 81/08 e s.m.i..
In coerenza con quanto esplicitato al paragrafo Formazione in modalità e-learning dell’Accordo siglato il 25 luglio 2102 «Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs 81/08 e s.m.i.», le presenti indicazioni illustrano le modalità organizzative utili ad avviare e monitorare, in Lombardia, la sperimentazione di modelli di formazione e-learning.

1. Formazione in modalità e-learning
a. Definizione

Le linee interpretative – luglio 2012 – della Conferenza Stato-Regioni, relative agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, forniscono una precisa definizione della formazione in modalità e-learning: «modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturali (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro». Ne deriva che questa metodologia didattica, nel contesto della formazione a distanza, è da considerarsi quale forma peculiare.

b. Caratteristiche
L’e-learning si distingue da altre modalità di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una «piattaforma tecnologica» specifica. E’ basata su un modello formativo interattivo per l’attuazione di un percorso di apprendimento dinamico che si realizza all’interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati.
L’e-learning si caratterizza per la presenza di:
– una funzione, embedded1 nella piattaforma, di monitoraggio delle attività svolte dal discente
– una funzione per la comunicazione tra tutor e discente.
La formazione erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali non soddisfa i requisiti indicati negli allegati agli Accordi.
La modalità e-learnig richiesta è quella che valorizza:
– la multimedialità
– l’interattività con i materiali, così che siano favoriti percorsi di studio personalizzati e l’apprendimento sia ottimizzato
– l’interazione umana tra discenti e docenti/tutor, facilitando, sempre attraverso le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento.
L’e-learning sfrutta la rete web per fornire formazione sincrona e/o asincrona ai discenti, che possono accedere ai contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una connessione internet.
La formazione in modalità e-learning deve essere fruita in orario di lavoro del lavoratore; al pari di ogni altra modalità formativa, richiede una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, onde consentire al discente di seguire le attività didattiche programmate.

c. Verifiche finali
La formazione dei lavoratori erogata in modalità tradizionale in aula non prevede la valutazione finale. Diversamente, se la formazione viene effettuata in modalità e-learning è prevista la verifica finale in presenza (come indicato nell’ Allegato 1 dell’Accordo 21 dicembre 2011 e nelle Linee applicative successive).
In particolare, le verifiche finali, ovvero quelle sulla cui base il formatore dichiara il risultato raggiunto dal discente, non possono essere condotte in modalità telematica (cosa possibile per le verifiche intermedie), ma devono essere svolte in presenza, secondo una delle seguenti modalità che dovranno essere scelte dall’azienda in funzione delle proprie esigenze:
1. verifica a carico dell’azienda o del soggetto formatore che, attraverso personale qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza), potrà somministrare direttamente ai lavoratori che hanno concluso il percorso e-learning l’apposito questionario di valutazione dell’apprendimento;
2. verifica attraverso videoconferenza sincrona2, sempre a condizione che anch’essa sia residente su una piattaforma tecnologica che permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. Ad esempio, nel caso di somministrazione di questionari, un tutor d’aula (vedi successivo punto 2.b) assicura il corretto svolgimento delle verifiche in videoconferenza.
Le verifiche di apprendimento – in presenza – della formazione erogata in e-learning non devono essere necessariamente svolte alla conclusione del percorso di apprendimento telematico ma possono essere previste/organizzate contestualmente alla verifica finale dell’intero percorso formativo.

2. Soggetto formatore
a. Definizione

Si rende necessario evidenziare la differenza di ruolo tra l’ente fornitore della piattaforma telematica e il soggetto formatore.
Con riguardo all’ambito particolare di cui al presente documento, si definisce soggetto formatore il soggetto giuridico che organizza la formazione in modalità e-learning utilizzando una specifica piattaforma tecnologica, che può essere sviluppata e fornita da un soggetto/ente diverso.
Tutte le verifiche di conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione in modalità e-learning sono in capo al soggetto formatore; sono altresì in capo al soggetto formatore gli adempimenti a equipaggiamento della piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui agli Accordi Stato-Regioni.

b. Compiti/ruolo
Per l’erogazione della formazione in modalità e-learning, il soggetto formatore rende disponibile ed assicura che:
– la piattaforma e-learning e tutti i contenuti in formato direttamente fruibile dai discenti
– la connettività adeguata a supportare l’utenza prevista
– le risorse umane di supporto all’aspetto tecnico
– le risorse umane di supporto all’aspetto didattico/ organizzativo.
Il soggetto formatore produce per ciascun corso la seguente documentazione:
– versione su supporto durevole dei materiali veicolati attraverso la piattaforma
– registrazione dei dati di fruizione, di apprendimento e di gradimento per ciascun discente
– registrazione degli elenchi dei partecipanti
– autocertificazione di fruizione sottoscritta da ciascun discente
– statistiche di fruizione, apprendimento e di gradimento per ciascun corso.
La predetta documentazione deve essere esibita dal soggetto formatore all’organo di vigilanza, se da questi richiesta, per la valutazione dei corsi stessi e secondo le scadenze definite.
Il soggetto formatore definisce un documento di progetto esaustivo di tutte le caratteristiche del corso fornendo:
– obiettivi generali, programma e suddivisione in unità didattiche
– target e numero massimo di partecipanti
– modalità con cui i contenuti sono stati declinati in funzione delle differenze di lingua
– finestra temporale di erogazione, ovvero la fruizione dell’applicazione nella sua interezza3
– nominativi dei Tutor tecnici e didattici
– durata di fruizione prevista (intesa quale tempo medio di apprendimento, vedi allegato 3) ripartita per singola unità didattica
– modalità di valutazione dell’apprendimento
– numero e tipo di verifiche intermedie e finali previste
– sede delle verifiche finali;
– scheda di iscrizione contenente contratto formativo in cui il partecipante autocertifica che la fruizione del corso sarà completamente svolta dallo stesso soggetto.
Il soggetto formatore può includere tra i Tutor tecnici e didattici anche personale aziendale qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza, all’uopo incaricato dal datore di lavoro.
Il soggetto formatore rilascia direttamente l’attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica, utilizzando il modello riportato in allegato 2.

3. Campo di applicazione
In ambito regionale, si limita l’applicazione della formazione in modalità e-learning ai percorsi per:
datore di lavoro con funzione di RSPP → modulo normativo e gestionale (1 e 2) e aggiornamento
lavoratore → formazione generale e aggiornamento
preposto → formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento
dirigente.

4. Sperimentazione regionale
Gli Accordi, altresì, ammettono la realizzazione in modalità e-learning di:
percorsi formativi sperimentali riferiti alla formazione specifica di lavoratori e preposti, e alla parte individuata ai punti da 6 a 8 della formazione particolare aggiuntiva dei preposti;
progetti sperimentali, individuati dalle Regioni e Province Autonome. Per Regione Lombardia detti progetti possono ricomprendere anche sperimentazioni finalizzate a dare valenza di efficacia a percorsi e-learning che si concludono con la verifica finale condotta in modalità telematica.
Per l’attestazione della formazione in modalità e-learning in via sperimentale, al fine di mantenere uniformità a livello regionale, va utilizzato il modello riportato in allegato 2.
La sperimentazione regionale dei percorsi formativi, di cui al presente punto, ha una durata di12 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare su BURL.

5. Impianto organizzativo
Regione Lombardia, in una logica di valorizzazione delle specificità espresse dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), si avvale delle articolazioni territorialmente competenti, ovvero dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e segnatamente dei Servizi di Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per l’adeguato governo delle proposte sperimentali.
I servizi P.S.A.L. (PSAL) delle ASL sono invitati a ricondurre l’istituzione di specifici tavoli tecnici di confronto con le parti sociali all’interno dei Comitati Provinciali ex art. 7 d.lgs 81/08.
Le proposte sperimentali in modalità e-learning devono essere trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica riportata in allegato 1.
Nel rispetto della modalità indicata, le proposte sperimentali saranno esaminate – ai fini di una loro validazione – in apposite sedute dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL.
Qualora una singola proposta sperimentale in modalità e-learning coinvolga aziende site su territori di competenza di più ASL, si invitano le stesse ad una valutazione congiunta della pro-posta stessa.
Le ASL rendiconteranno gli esiti, derivanti dalle sperimentazioni accolte e attuate, alla Struttura Prevenzione ambienti di Vita e lavoro – U.O. Governo della prevenzione e tutela sanitaria della D.G. Salute e le risultanze saranno oggetto di proficuo confronto con le parti sociali, in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 d.lgs 81/08, e con la competente UO Attuazione delle riforme, strumenti informativi e controlli – DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi


1 In elettronica e informatica, con il termine sistema embedded (generalmente tradotto in italiano con sistema immerso o incorporato) si identificano genericamente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione a microprocessore progettati appositamente per una determinata applicazione (special purpose) ovvero non riprogrammabili dall’utente per altri scopi, spesso con una piattaforma hardware ad hoc, integrati nel sistema che controllano ed in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità richieste.
2 La videoconferenza sincrona si connota quale tipologia formativa “residenziale” anche in base al D.d.g. 30 marzo 2012 – D.G. Sanità – n. 2738 “Il Sistema lombardo di educazione continua in medicina – Sviluppo professionale continuo (ECM – CPD): Indicazioni operative per l’anno 2012
3 In sede contrattuale, di norma, sono indicati gli elementi di configurazione oggetto di misurazione. La finestra di erogazione da considerare è quella definita contrattualmente. Per esempio: dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, per 8 ore al giorno, 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

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In vigore da oggi le nuove modifiche al D.lgs 81/08

Sul supplemento ordinario n 63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/8/2013 è stata pubblicata la legge 9/8/2013 n. 98 con la quale è stato convertito con modificazioni il D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia nonché modifiche ed integrazioni al D. Lgs.9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e semplificazioni sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La legge è in vigore da oggi 21/8/2013.

Le modifiche ed integrazioni apportate al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. hanno riguardato in particolare gli articoli:

3      –  Campo di applicazione
6      –  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
27    –  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
29    –  Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
31    –  Servizio di prevenzione e protezione
32    –  Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni
37    –  Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
67    –  Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
71    –  Obblighi dei datori di lavoro per l’uso delle attrezzature di lavoro
88    –  Campo di applicazione per le norme relative ai cantieri temporanei o mobili
104  –  Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
225  –  Misure di protezione e di prevenzione per la protezione da agenti chimici
240  –  Esposizione non prevedibile nella protezione da agenti cancerogeni e mutageni
250  –  Notifica per lavori che espongono al rischio amianto
277  –  Misure di emergenza per esposizione ad agenti biologici.

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Come scegliere i DPI otoprotettori

Come occorre scegliere i DPI otoprotettori (protezione rischio rumore)?
Ecco i criteri da utilizzare:
1) presenza di marcatura Ce
2) attenuazione sonora
3) confortevolezza del DPI uditivo
4) ambiente di lavoro e attività lavorativa
5) disturbi di salute del lavoratore

Per approfondire l’argomento scarica la guida dal seguente link.

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Molise finanziamenti per i progetti di consulenza sicurezza lavoro

Unioncamere Molise offre assistenza per la realizzazione di consulenze di carattere innovativo al fine di sostenere la competitività delle PMI molisane, supportando la loro domanda di servizi qualificati in materia di innovazione.

Bando

L’intento di Unioncamere Molise è quello di sostenere le imprese nell’attivazione di interventi finalizzati ad innovare i propri prodotti e processi produttivi.
Sono soggetti beneficiari le Micro, Piccole e Medie Imprese, non soggette a procedure concorsuali, con sede legale e/o operativa nella Regione Molise, iscritte al Registro Imprese delle CCIAA di Isernia o Campobasso ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.
Alle imprese che presentino progetti contenenti un elevato grado di innovazione di prodotto e di processo sarà erogato un Voucher per un importo massimo pari ad € 5.000 al netto dell’Iva, ed il quale dovrà essere corrisposto dal beneficiario a consulenti che svolgano interventi innovativi sull’azienda richiedente.
Il Voucher sarà corrisposto all’impresa richiedente a seguito di una idonea procedura di verifica del grado di innovazione del progetto e di selezione del consulente.
In particolare saranno finanziate le seguenti tipologie di consulenze:

  1. Project Management: Assistenza nella progettazione per la candidatura di richieste di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario;
  2. Tutela Proprietà industriale: Assistenza e consulenza per la protezione di nuove invenzioni e/o modelli; ricerche di anteriorità di marchi e brevetti; preparazione e deposito di domande di marchio, brevetto e modello italiane, europee ed internazionali seguendo l’intera procedura fino ad ottenimento del titolo; Consulenza e assistenza nelle procedure di opposizione; rimborso tasse di deposito
  3. Interventi di implementazione tecnologica: Engineering di prodotto; Engineering di processo; Assistenza alla prototipazione; Messa a disposizione di un laboratorio prove e/o di un laboratorio di ricerca e sviluppo con fornitura di assistenza di personale qualificato; Tutoraggio scientifico; Innovative marketing.
  4. Pianificazione e sviluppo di impresa: Redazione del piano industriale; Controllo di gestione; Certificazione di qualità; Marcatura CE; Consulenza in materia di sicurezza; Ove gli importi delle consulenze non siano recuperabili o qualora il consulente richieda anticipi e non operi con il buon fine Consulenza in ambito ambientale; Consulenza in materia di privacy; Consulenza nel settore energetico (inclusa la progettazione di impianti).
  5. Organizzazione aziendale: Organizzazione della produzione; Organizzazione risorse umane; Organizzazione magazzino/logistica/trasporti; Organizzazione servizi informativi.
  6. Innovative Marketing: Progettazione di Campagne pubblicitarie e promozionali e piani marketing.
  7. ICT: Progettazione di piani marketing on line e indicizzazione di siti web; Progettazione e realizzazione di piattaforme per l’e-commerce; Progettazione e sviluppo di software aziendali innovativi per la produzione e software manageriali; Progettazione e realizzazione di applicazioni per smartphone dedicate alla gestione remota dei processi aziendali, dei processi produttivi e della clientela (CRM). Progettazione e realizzazione di piattaforme per la vendita di prodotti on line compresa la realizzazione e l’indicizzazione di english version di siti web anche già esistenti.
  8. Training aziendale: Formazione del personale su temi legati all’innovazione.

I Voucher saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande e l’esito positivo della loro valutazione, fino ad esaurimento risorse disponibili.

Le richieste di attivazione delle consulenze specialistiche potranno essere presentate, dai soggetti proponenti utilizzandoesclusivamente una delle seguenti modalità:

  • a mezzo Raccomandata A/R  all’indirizzo: Unioncamere Molise, Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso)
  • a mano presso: sede operativa di Unioncamere Molise a Campobasso presso la Cittadella dell’Economia in C.da Selvapiana

Fonte: CSQA

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Consulenti sicurezza del lavoro, le prospettive professionali per settembre 2013

Agosto volge al termine e tra poco riprenderà l’attività professionale di molti consulenti della sicurezza del lavoro.
Settembre e’ un mese importante  in quanto e’ il momento ideale per avviare progetti  i cui risultati matureranno nei mesi successivi.
Ma settembre e’ anche il mese che consente di riflettere su cosa fare e come fare consulenza.
E’ il momento di chiedersi quali nuovi servizi offrire ai clienti, quali risposte preparare alle nuove esigenze che emergeranno nelle prossime settimane.
Esaurita la scadenza della reazione dei dvr procedure standardizzate alle imprese gia’ presenti sul territorio, e’ utile rivolgersi per questa tipologia di servizio, alle nuove imprese che in genere a settembre vedono un trend positivo di crescita. Per ottenere i nominativi delle nuove Partite IVA e’ sufficiente rivolgersi al Registro Imprese della Camera di Commercio locale oppure consultare il portale http://www.infoimprese.it.
Buone opportunità professionali nasceranno anche dagli aggiornamenti formativi periodici sicurezza del lavoro in particolare dei lavoratori, rls, addetto primo soccorso, ecc.
Non dimentichiamoci inoltre delle esigenze di molte realtà (anche piccole) relative al d.lgs 231/01, in particolare quelle legate alla formazione accreditata delle Regioni Lazio, Lombardia e Calabria.

Autore: Dr. Matteo Rapparini

Altri elementi e consigli utili li puoi trovare (insieme ad ebook e software specifico per i consulenti sicurezza del lavoro), nel corso on line Opportunità professionali per i consulenti sicurezza settembre 2013

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Come scegliere il consulente sicurezza del lavoro

Molte aziende ci contattano in quanto sono alla ricerca del consulente sicurezza. A volte si tratta di piccole realtà a digiuno di ciò che occorre per essere a norma con la sicurezza del lavoro, talvolta invece sono aziende piu’ strutturate, ove spesso la ricerca di un esperto e’ legata a problematiche specifiche non risolvibili con le risorse interne. In entrambi i casi ecco alcuni consigli da seguire per scegliere correttamente il consulente sicurezza del lavoro.

1) logica del prezzo. Fate attenzione a non cadere nella trappola del prezzo basso. Come in tutte le cose dietro al,prezzo basso si nasconde un’insidia che può ripercuotersi sulla correttezza dell’attività del consulente. In presenza di un’offerta palesemente economica chiedete espressamente al consulente come possa applicate tali tariffe. Se le motivazioni sono reali e sincere, complimenti, avete trovato un partner particolarmente economico.

2) Confrontare almeno 5 preventivi. Grazie a Internet e’ possibile contattare rapidamente fino a 5 e piu’ consulenti. In alcuni casi (es. dovete realizzare un corso di formazione in azienda?) un preventivo può essere redatto anche senza una  visita diretta, per cui testare anche consulenti fuori zona, può essere un’ottima idea per individuare quello piu’ adatto alle proprie esigenze.

3) Referenze. Per lavori particolarmente complessi, e’ necessario verificare le competenze del consulente sicurezza attraverso il controllo delle sue referenze. Il consulente stesso non dovrebbe avere problemi a fornire tutte le informazioni richieste.

4)  Pacchetto chiavi in mano. Occorre diffidare dalle proposte “chiavi in mano” in quanto possono mal  adattarsi alle esigenze dell’azienda. Spesso poi queste formule celano futuri costi, legati all’inapplicabilità parziale alla realtà specifica.

5) Capacita’ del consulente di relazionarsi con gli altri. Dal primo colloquio deve emergere l’abilità del consulente di relazionarsi con il prossimo. Tale aspetto e’ fondamentale, indipendentemente dalla struttura aziendale. Il consulente deve essere anche una sorta di “attivatore” e promotore di entusiasmo, novità, nuovi modi di lavorare. L’aspetto umano in tale ambito e’ fondamentale e deve essere valutato subito, al primo incontro.

6) Chi effettuerà nella pratica la consulenza? Nel caso di consulenti free lance che lavorano da soli il lavoro di consulenza verra’ realizzato dal professionista medesimo, invece se stiamo valutando una proposta di una società di consulenza, e’ bene chiedere chi sarà effettivamente il consulente che svolgerà il lavoro. Sarà importante quindi anche conoscerlo prima di firmare l’incarico di consulenza.

7) Competenze del consulente. La verifica delle competenze del consulente, passa anche attraverso il controllo dei corsi di aggiornamento svolti nell’ultimo anno. Sarà quindi utile richiedere gli attestati di partecipazione ai corsi recentemente seguiti.

8) Conosci il consulente tramite i social network. Oggi tramite Facebook, Twitter e Linkedin puoi farti un’idea abbastanza completa anche del consulente sicurezza del lavoro. Tramite Facebook puoi verificare i suoi interessi e quindi anche il tipo di carattere e di personalità. Tramite Twitter e Linkedin puoi verificarne le competenze (es è un membro attivo di gruppi di discussione sulla sicurezza del lavoro, gestisce un forum tematico, in che modo partecipa ai social network es. è propositivo o solo critico, ecc).

9) Affinità merceologica. E’ importante che il consulente sicurezza abbia già ricevuto incarichi da aziende del medesimo settore merceologico o simili per organizzazione, ciclo produttivo, ecc. Questo da un lato assicura di raggiungere l’obiettivo dell’incarico di consulenza in tempi certi (e quindi senza costi supplementari), dall’altro può apportare un valore aggiunto (proveniente da esperienze dirette in realtà similari) alla tua azienda.

10) Definire correttamente gli ambiti di consulenza necessaria. E’ molto importante che l’azienda abbia ben chiaro di cosa ha bisogno. Un RSPP esterno? Un formatore? Deve realizzare solo il DVR semplificato o anche le valutazioni rischi specifici es. rumore, vibrazioni, rischio chimico? E’ fondamentale verificare nei dettagli le proprie esigenze, perchè da tale analisi si genera poi la scelta definitiva. Ecco che forse è bene incaricare il consulente del compito di analizzare le esigenze aziendali, individuando eventuali risorse e sinergie interne che possano essere utilizzate nel progetto di consulenza.

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Come scegliere il software per realizzare i dvr

Come scegliere il software per realizzare il dvr

Dopo avere fornito oltre 4200 clienti di software per la sicurezza del lavoro (www.sicurezzapratica.it) ecco alcuni consigli che provengono dai feedback quotidiani che abbiamo con ognuno di loro.

1) Cerco un software con banche dati già precaricate. Molti clienti hanno questa esigenza, perché fa ovviamente risparmiare tempo, ma e’ necessario che gli archivi siano personalizzabili, perché ogni fase di lavorazione e’ specifica per singola azienda.

2) Cerco un software che esporti il dvr in formato ms word. Caratteristica importante, pero’ il layout non deve essere estremamente rigido, in quanto ogni compilatore del dvr vuole realizzarne a proprio gusto e piacere.

3) Cerco un software semplice da utilizzare. Ecco che il prodotto deve avere un’interfaccia semplice e richiedere solo i dati che servono per la compilazione del dvr!

4) Cerco un software che realizzi un dvr sintetico. Altro aspetto importante, molti clienti non vogliono un dvr con pezzi normativa copia/incolla. Anzi, spesso gli organi di vigilanza non apprezzano tali contenuti, perché vogliono un dvr specifico per l’azienda.

5) Voglio inserire le foto nel dvr. E’ consigliabile inserire le foto di ambienti di lavoro, macchine e attrezzature come allegato al dvr. Evitate software che mettono in automatico foto di macchine es. Tornio che non corrispondono  alle macchine e ai modelli effettivamente presenti in azienda

6) Cerco un software con i moduli rischi specifici già pre-impostati. Attenzione, troppa rigidità mal si sposa con la redazione corretta del dvr. E’ meglio preferire software che lascino libertà nella scelta ad esempio delle modalità di calcolo del rischio chimico e che invece consentano di inserire il solo indice di esposizione calcolato con l’algoritmo che si ritiene più consono alle proprie esigenze

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Sicurezza escursioni in montagna – 10 regole vitali

Alcune regole per godere del piacere di un’escursione ben riuscita:
1) Un po’ di allenamento prima di partire per l’alpe. Meglio consultare il medico per individuare eventuali limiti all’attività in quota e per adottare qualche precauzione.
2) Preparare il percorso, studia- re la carta topografica, prevedere i punti di sosta, ricordare i numeri dei sentieri, e soprattutto informarsi sui tempi, quando partire e quando iniziare il rientro per non farsi sor- prendere dal buio. Ricorrere eventualmente alla consulenza delle locali Sezioni del CAI o delle Guide Alpine, per ottenere informazioni aggiornate. Non uscire mai dai sentieri!!
3) Informare su dove si va, con chi, quando si rientra e lasciare un segno del proprio passaggio sui libri dei rifugi, dei bivacchi e di vetta. Evitare di muoversi da soli!!
4) Preparare con cura lo zaino e l’abbigliamento dopo aver consul- tato le previsioni meteo: se è previsto tempo a rischio è meglio rimandare o accorciare il percorso.
5) Partire piano per scaldare i muscoli e poi mantenere un ritmo costante e lento calcolando circa 350 metri all’ora di dislivello in salita e 500 in discesa. Non spendere subito tutte le energie: bisogna affrontare anche il ritorno. La rarefazione del- l’ossigeno in quota, provoca una progressiva riduzione della forza
muscolare e può portare anche a delle conseguenze fisiologiche gravi. Modulare quindi lo sforzo facendo attenzione ai sintomi del “mal di montagna” quali il mal di testa, colpi di tosse, insonnia, nausea e vomito, malessere generale o debolezza. Tali sintomi possono migliorare scendendo di quota.
6) Fare attenzione che il ritmo cardiaco non superi le 130 pulsazioni al minuto, fermarsi ogni 2 ore almeno, bere spesso (almeno 2-3 litri per escursione) e mangiare anche saltuariamente cioccolata, frutta, biscotti. Non bere alcolici, soprattut- to con il freddo, poiché l’alcool produce vasodilatazione e quindi accentua l’azione del freddo. Se c’è vento, l’azione del freddo si moltiplica per 10, con l’umidità per 14.
7) Informarsi sul rischio temporali e sulla presenza di rocce a base ferrosa lungo l’itinerario. Il fulmine colpisce i luoghi più elevati ed appuntiti, quindi evitare creste, punti esposti e cime; mantenere la distanza di sicurezza di 30 metri tra le perso- ne, evitare la sosta a fianco delle pareti verticali liberandosi di oggetti metallici ed evitare i margini del bosco con piante di alto fusto; in casi estremi rannicchiarsi a “palla”.
8) In caso di emergenza, richiamarsi alle norme di comportamento suggerite dal Soccorso Alpino
9) Se ci si è persi, evitare di “arrangiarsi” poiché si potrebbero peggiorare le cose! Anche in questo caso i consigli del Soccorso Alpino sono un’efficace opera di prevenzione.
10) Non fidarsi del cellulare perché spesso in montagna non c’è alcun segnale di campo.
11) Infine, in caso di incontro indesiderato” con qualche animale o insetto, spesso una puntura di zecca, è sempre opportuno passare al pronto soccorso, perché solo il medico potrà verificare se c’è il rischio di “animale infetto” con con- seguenze anche pericolose.

Fonte Regione Friuli

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Quesito risolto DVR – Attrezzature non utilizzate

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Quesito – In azienda abbiamo delle attrezzature non utilizzate. Le dobbiamo inserire nel DVR?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama autore software e prodotti http://www.sicurezzapratica.it

Se le attrezzature non sono impiegate in alcun ciclo lavorativo, non occorre inserirle nel dvr, a meno che non costituiscano un pericolo.

In tutti i modi è consigliabile adottare misure cautelative come:
_ apporre un cartello con scritto “Fuori uso”
_ togliere l’alimentazione
_ coprire l’attrezzatura
_ eliminando le parti pericolose (es. pezzi sporgenti, parti in movimento, parti taglienti)

Consulta la sezione Quesiti risolti

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Inail – consigli per la formazione e-learning

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L’Inail ha pubblicato un interessante opuscolo in cui indica alcuni percorsi pratici per realizzare la formazione e-learning in azienda.
Puoi scaricarlo dal seguente link

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