Il dirigente delegato dal datore di lavoro, può fare un’ulteriore delega?

*****Software Gestione deleghe di funzione *******

Gestione deleghe di funzione è il software che consente di:
_ redigere correttamente le deleghe di funzione
_ verificare la correttezza legale delle deleghe.
Guarda il video

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Risponde – Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.it

Sì. l’art. 12 del D.lgs 106/2009 stabilisce che  “il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Occorre fare attenzione comunque alle funzioni delegate, in quanto non tutte in blocco possono esserle

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Responsabilità aggravata del datore di lavoro per gli incidenti degli apprendisti

Autore: Dr. Matteo Rapparini  – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

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Gli strumenti per realizzare l’attività formativa
sicurezza del lavoro e D.lgs 231/01 in maniera più
rapida e completa
Slide ppt già pronte, software

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La Corte di Cassazione con sentenza 536 del 10/1/2013, ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro per infortunio di un suo lavoratore, è aggravata nel caso in cui lo stesso sia un giovanissimo o un apprendista.
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio al lavoratore, sia se omette di adottare le idonee misure protettive sia se non accerta e vigila che il dipendente ne faccia uso.

Tale dovere, sentenzia in sintesi la Cassazione, diviene particolarmente intenso se i lavoratori sono di giovane età o inesperti. Se sono poi apprendisti occorre l’obbligo di fornire una formazione e un addestramento specifico.
Anche se il lavoratore apprendista assume un’imprudente iniziativa con conseguente infortunio, il datore di lavoro è chiamato ad essere responsabile.

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Aggiornato Kit formatore sicurezza lavoro – vers. 2013

KIT FORMATORE SICUREZZA DEL LAVORO e’ lo strumento per realizzare e gestire in modo ancora piu’ professionale l’attivita’ di formatore in ambito sicurezza del lavoro e per realizzare i corsi per i lavoratori (rischio basso, medio, alto), RLS, RSPP, ecc. ai sensi Accordo Stato Regioni dicembre 2011

Il Kit e’ costituito da:
_ raccolta di 1.286 slide in PowerPoint inerenti la sicurezza del lavoro
_ test di valutazione per l’attivita’ di verifica finale dei corsi
_ software gestionale dell’attivita’ formativa
_ modulistica in formato MS Word costituita da: modello registro presenze, questionario valutazione finale corso, modello di attestato.

Pensa ai vantaggi di chi utilizza già questo prodotto

_ rapidita’ nel preparare le lezioni
_ rapidita’ nel gestire l’attivita’ finale di valutazione
_ rapidita’ nel gestire l’attivita’ formativa professionale

– TEMPO A PREPARARE IL MATERIALE DIDATTICO = + BENESSERE PER TE !

_ Raccolta slide formato PowerPoint.
Le slide (1.286 slide personalizzabili) sono raccolte nei seguenti argomenti

Titolo slide N° slide Esempio
Concetto di rischio, prevenzione, protezione agg. 2013 19 Vedi esempio
Organi di vigilanza, controllo e assistenza – agg. 2013 10 Vedi esempio
Organizzazione della prevenzione aziendale – agg. 2013 34 Vedi esempio
I soggetti aziendali sicurezza – agg. 2013 31 Vedi esempio
La sicurezza in ufficio 33 Vedi esempio
DPI 24 Vedi esempio
Chimica e fisica del fuoco 25 Vedi esempio
Prevenzione incendi 12 Vedi esempio
Estinzione incendi 36 Vedi esempio
Riunione formazione sicurezza lavoro 12 Vedi esempio
La valutazione dei rischi 23 Vedi esempio
Il comportamento umano in caso di emergenza 30 Vedi esempio
Il rischio da vdt 27 Vedi esempio
Il rischio biologico 55 Vedi esempio
Uso in sicurezza carrelli elevatori 41 Vedi esempio
Il rischio chimico 48 Vedi esempio
Introduzione alla sicurezza del lavoro 83 Vedi esempio
Movimentazione manuale dei carichi 42 Vedi esempio
Protezione da agenti mutageni 19 Vedi esempio
Il rischio rumore 44 Vedi esempio
Stress lavoro correlato 27 Vedi esempio
Testo Unico D.lgs 81/08 541 Vedi esempio
Rischio vibrazioni 29 Vedi esempio
Rischio atmosfere esplosive 42 Vedi esempio
Totale 1286


_ Test 81 – Test di autovalutazione con domande a risposta multipla (così come richiesto dai protocolli ministeriali inerenti la formazione) effettuabile anche al pc con possibilita’ di stampare l’esito

del test con il nome dell’allievo che l’ha sostenuto.

Le 99 domande presenti in Test 81 sono organizzate nei seguenti argomenti:
1) Aspetti generali della sicurezza del lavoro
2) I diritti e i doveri dei lavoratori (RLS, preposti, dirigenti, ecc)
3) Sorveglianza sanitaria
4) Gravidanza
5) Attrezzature e macchine
6) Agenti chimici
7) Incendi
8) Segnaletica
9) Luoghi di lavoro
10) Videoterminali
11) Dispositivi di protezione individuale
12) Rumore
13) Carrelli
14) Agenti biologici

Vedi esempio

_ Software Formazione DOC per gestire l’attivita’ formativa

Il software consente di:
_ registrare per ogni corsista i corsi frequentati, il curriculum, le esigenze formative, la valutazione annuale
_ calcolare le ore o i crediti formativi residui per ogni corsista
_ individuare per ogni corsista i corsi per i quali non e’ stata ancora raggiunto il credito formativo predefinito
_ individuare le scadenze dei corsi
_ individuare le scadenze di formazione dei singoli corsisti
_ stampare organigramma
_ stampare per ogni corsista i corsi a cui ha partecipato
_ Importare da MS Excel o MS Access le anagrafiche dei corsisti e dei corsi
_ realizzare il check-up formazione, che consente di individuare quali siano gli obblighi formativi non rispettati, con i relativi consigli operativi per mettere a norma l’azienda! – Novita’

Esempi di stampe/report
1) Calcolo credito residuo ore formazione
2) Scadenza dei corsi
3) Corsisti con formazione da completare
4) Scadenza formazione lavoratori

Requisiti: Windows XP, VISTA; Windows 7, 8 o versioni superiori

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Il D.lgs 231/01 si applica a un’impresa individuale?

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Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di un’impresa individuale condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 (a seguito di condanna dell’imprenditore-persona fisica per reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi), dichiarando infondata l’argomentazione della difesa della ricorrente la quale sosteneva l’inapplicabilità del regime della responsabilità amministrativa in quanto, secondo la difesa, non si sarebbe potuto far rientrare l’impresa individuale nella nozione di “ente”.

Il requisito per l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 è la personalità giuridica; i destinatari della norma possono essere identificati in base all’appartenenza alla generale ed ampia categoria degli enti fornitori di personalità giuridica nonché di società oppure associazioni anche prive di questa.

Scarica la sentenza

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Quesito risolto – Il datore di lavoro può svolgere anche le funzioni di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi?

Risponde: Risponde – Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

Risposta
Sì, l’art. 34 del D.lgs 81/08 consente questa possibilità, che è stata poi rettificata dall’art. 22 del D.lgs 106/09..” nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni”.

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Il Sopralluogo nella valutazione dei rischi

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Il software per realizzare correttamente e rapidamente
i sopralluoghi in azienda.
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Il sopralluogo in azienda è il momento più importante del processo di valutazione dei rischi.
Il sopralluogo:
– permette di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni raccolte :
– deve essere ripetuto in giorni ed orari diversi al fine di coprire nel modo più completo possibile l’intera attività e di analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili.
– consente di verificare l’efficacia preventiva delle procedure e le abitudini lavorative e comportamentali dei lavoratori.

Per essere efficace il sopralluogo deve interessare tutte le figure principali della sicurezza del lavoro, partendo dal DDL  (passando dall’RSPP, RLS, Medico competente, dirigenti) fino al preposto.
Deve essere inoltre supportato da rilievi fotografici, video e da interviste effettuate direttamente ai lavoratori.

Il sopralluogo in azienda per realizzare correttamente la valutazione dei rischi deve essere svolto in tre fasi:
1) _ analisi ambiente di lavoro
2) _ analisi del ciclo tecnologico
3) _ analisi interazioni uomo, macchina, ambiente

La valutazione dell’ambiente di lavoro deve prevedere l’analisi :
* Delle caratteristiche della struttura edilizia (altezza, cubatura e superficie);
* Della igienicità dei locali (aerazione, illuminazione, pulizia, pavimentazioni, etc.);
* Della viabilità (facilità di accesso e di uscita, vie di fuga);
* Del Lay-out (disposizione delle macchine);
* Separazione delle fasi di lavoro nocive (saldatura, verniciatura, apparecchiature rumorose, etc.);
* Presenza di impianti di aspirazione nei luoghi ove si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque genere e polveri;
* Spogliatoi e servizi igienici

L’analisi del ciclo tecnologico finalizzata alla individuazione di eventuali fattori di rischio infortunistici deve ad esempio riguardare:
* Scale fisse (parapetti e gradini);
* Passaggi e posti di lavoro sopraelevati;
* Presenza di mezzi di estinzione;
* Segregazione di parti in movimento (alberi rotanti, cinghie e catene);
* Idoneità delle macchine (presse, trance, seghe circolari, trapani, pialle, calandre, etc.) alle norme dell’antifortunistica,

Al fine di individuare correttamente le interazioni uomo, macchina, ambiente occorre pianificare “interviste” agli addetti e ai preposti, analizzando scrupolosamente ogni possibile postazione di lavoro, acquisendo informazioni in merito a:
* Abitudini dei lavoratori;
* Grado di conoscenza delle sostanze utilizzate;
* Capacità dei lavoratori;
* Eventuali demotivazioni;
* Utilizzo dei DPI forniti;
* Ripetitività dei lavori;
* Modalità operative ;

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Infine un ultimo consiglio relativo ai sopralluoghi per la valutazione dei rischi.
Per accertare tutti i  fattori di rischio è bene analizzare il ciclo tecnologico aziendale in base alle singole fasi che lo compongono, individuando:
a) soggetti esposti;
b) gruppi omogenei di rischio;
c) i tempi di esposizione;
d) eventuali dpi da applicare subito.

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Quali sono gli aspetti critici dei modelli 231?

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Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

I giudici penali che hanno condannato enti per inadempimenti alle previsioni D.lgs 231/01, hanno sempre ravvisato nei modelli presentati dalla difesa, forti carenze nella formalizzazione dei comportamenti pratici tenuti dal personale dell’azienda.
Là dove il sistema di deleghe era risultato carente, spesso i giudici hanno ravvisato anche l’assenza o un’insufficiente presenza di procedure operative e di supporto al modello 231/01.

Ecco alcune utili sentenze di riferimento
1) Corte di appello di Milano, sentenza n. 1824 del 21 marzo 2012
L’idoneità del modello adottato libera l’ente da responsabilità. I modelli organizzativi, ove preventivamente adottati rispetto alla commissione del reato ed adeguatamente strutturati, salvano la società dalla responsabilità ex Dlgs 231/2001 anche nel caso di “reati presupposto” integrati dagli organi di vertice.
2) Corte di cassazione, sentenza n. 26188 del 5 luglio 2012
Non integra gli estremi della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 l’inadempimento delle obbligazioni assunte
La responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi della “231” non scatta solo perché l’azienda ha male adempiuto agli obblighi contrattuali, anche se fin dall’inizio sapeva di non possedere una struttura adeguata. Ai fini della responsabilità e della confisca è infatti necessario accertare il carattere illecito delle “entrate”
(fonte Il Sole 24 Ore)

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Qual’è il prezzo di mercato per realizzare un DVR secondo le procedure standardizzate?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

Numerosi utenti del sito e clienti che hanno acquistato il ns. software DVR DOC Procedure standardizzate, oppure il corso on line Valutazione rischi procedure standardizzate – consigli pratici, ci contattano per chiedere quale sia il prezzo di mercato a cui proporre il DVR secondo le procedure standardizzate.
Si tratta di consulenti (il più delle volte), ma anche piccoli imprenditori che desiderano conoscere tale importo.
Per formulare un importo corretto, occorre fare alcune osservazioni.
1) Disponibilità e collaborazione del datore di lavoro. La procedura semplificata di per sè riduce i tempi di lavoro del professionista, a patto che il datore di lavoro collabori mettendo a disposizione tutti gli elementi utili durante il primo sopralluogo.
2) Presenza di rischi specifici. Un’azienda di servizi richiederà meno tempo rispetto ad esempio a un’officina auto, dove probabilmente occorrerà almeno svolgere la valutazione rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.
3) Presenza di un dvr non aggiornato. In questo caso è possibile aggiornare semplicemente il vecchio dvr, dal quale è possibile trasferire utili e già pre-confezionate informazioni
4) Disponibilità dei documenti. E’ importante che le attrezzature dispongano del libretto d’uso e di manutenzione, così da individuare più rapidamente eventuali rischi e le relative misure di prevenzione. Idem per quanto concerne sostanze chimiche, semilavorati, ecc.
5) Valutazione stress lavoro correlato. E’ già presente? In caso contrario occorre aggiungere c.a. 500 euro al prezzo base

In media per un’azienda di servizi il prezzo di realizzazione del dvr procedure standardizzate, può posizionarsi intorno ai 400-500 euro
In un’azienda artigianale, dove è necessario effettuare 2-3 valutazioni di rischi specifici, il prezzo può salire fino a 2.000-2.200 euro.

E tu, quale tariffario adotti? Posta la tua opinione.

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Quando deve essere prevista una specifica formazione dei lavoratori?

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sicurezza del lavoro e D.lgs 231/01 in maniera più
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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.it

L’art. 37 comma 4 del D.lgs 81/08 indica che la formazione e dove previsto, l’addestramento specifico del lavoratore, deve avvenire in occasione:
_ costituzione del rapporto di lavoro
_ del trasferimento o del cambiamento di mansioni
_ dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

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Ho realizzato il DVR secondo le procedure standardizzate entro il 31/12/2012. Cosa succede con la proroga al 30/6/2013?

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Il software facile da usare e completo per realizzare
il dvr procedure standardizzate (per Windows, Mac, Ipad)

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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.it

Per i DVR realizzati entro il 31/12/2012 secondo le procedure standardizzate, in seguito alla proroga al 30/6/2013 è sufficiente provvedere ad aggiornarli pochi giorni prima della nuova scadenza.
Per cui occorre verificare che i dati inseriti siano corretti, che i rischi, le misure di prevenzione e di miglioramento registrati nel mese di dicembre 2012 siano ancora validi. In caso contrario è necessario provvedere al loro aggiornamento.
Attenzione ad aggiornare anche l’elenco delle attrezzature/semilavorati, ecc e delle sostanze chimiche indicate.

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Novità – Corso on line Valutazione rischi secondo le procedure standardizzate
http://www.sicurezzapratica.it/sicurezza/corso_procedure_stand_dvr.htm

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